la seguente legge: Art. 1. 1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 e' aggiunta la seguente lettera: " i) l'indicazione, sotto la responsabilita' del legale rappresentante, che e' tenuto all'aggiornamento dei dati al verificarsi di ogni variazione, delle generalita' e della residenza di tutti i titolari di diritti di proprieta' o di qualsiasi diverso diritto, anche relativo a quote di comproprieta' o societarie".