la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  primo  comma dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre
1986, n. 38 e' aggiunta la seguente lettera:
    "   i)   l'indicazione,   sotto  la  responsabilita'  del  legale
rappresentante,  che  e'  tenuto  all'aggiornamento   dei   dati   al
verificarsi  di  ogni variazione, delle generalita' e della residenza
di tutti i titolari di diritti di proprieta' o di  qualsiasi  diverso
diritto, anche relativo a quote di comproprieta' o societarie".